Servizi
Patenti A,B,C,D
DOCUMENTI ISCRIZIONE PATENTE:
Carta d’identità – tessera sanitaria – eventuali altre patenti
3 foto tessera (uguali) con sfondo chiaro
Certificato anamnestico (da richiedere al medico di base)
Certificato medico (visita medica in sede ogni martedì su appuntamento 30€)
1 Attestazione versamento P.T. C/C 9001 di € 26,40
3 Attestazioni versamento P.T. C/C 4028 di e 16,00
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA AM
(SOSTITUISCE IL VECCHIO “PATENTINO” O CIGC)
Età minima: 14 anni
Con questa patente si può guidare:
- Ciclomotori a 2 o 3 ruote (a motore termico massimo 50 cm3, se elettrico max 4 kW di potenza)
- Quadricicli leggeri (ovvero quadricicli con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici)
La patente di guida AM è sempre inclusa in ogni altra categoria di patente di guida.
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA A1
Età minima: 16 anni
Con questa patente si può guidare:
- Motocicli leggeri ovvero di cilindrata ≤ 125 cm3 , con potenza massima11 kW e rapporto potenza/peso ≤ 0,1 kW/kg (tutti i 3 limiti precedenti devono essere rispettati!);
- Tricicli di potenza non superiore a 15 kW
- Macchine agricole che non superano i limiti di massa e di sagoma dei motoveicoli e non superano i 40 km/h di velocità
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA A2
Età minima: 18 anni
Con questa patente si può guidare:
- Motocicli di potenza non oltre 35 kW e rapporto potenza/peso ≤ 0,2 kW/kg. Può trattarsi anche di un veicolo depotenziato ma in origine il motociclo non può avere una potenza superiore a 70 kW
La patente di guida di categoria A2 comprende anche la categoria A1 e AM.
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA A
Età minima: 24 anni per accesso diretto (ovvero se non titolare precedentemente di patente di guida di categoria A2) oppure già a 20 anni se in possesso di categoria A2 da almeno 2 anni.
Con questa patente si può guidare:
- Motocicli (L3e, L4e) senza limiti di cilindrata o potenza
- Tricicli anche oltre 15 kW ma solo al compimento dei 21 anni
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B1
Età minima: 16 anni
Con questa patente si può guidare:
- quadricicli non leggeri (L7e) ovvero per esempio i Quad
Si possono portare passeggeri solo a 18 anni.
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B
Età minima: 18 anni
Con questa patente si può guidare:
- autoveicoli (M1, N1) di massa massima fino a 3,5 t con massimo 8 posti escluso il conducente, eventualmente anche trainanti un rimorchio leggero (massimo 750 kg)
- autoveicoli anche trainanti un rimorchio non leggero purchè il complesso motrice+rimorchio non superi le 3,5 t (se presente il codice 96 sul retro della patente nella colonna 12, il complesso veicolare può arrivare fino a 4250 kg)
- veicoli della categoria A1 (solo in Italia) e della categoria B1
- tricicli oltre 15 kW (solo in Italia) ma solo al compimento del ventunesimo anno di età
- tutte le macchine agricole e le macchine operatrici (non eccezionali)
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA C1
Età minima: 18 anni (bisogna avere già conseguito la patente di guida di categoria B).
Con questa patente si può guidare:
- autocarri fino a 7,5 t anche trainanti un rimorchio leggero
- Macchine operatrici eccezionali
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA C
Età minima: 21 anni (bisogna avere già conseguito la patente di guida di categoria B).
Con questa patente si può guidare:
- autocarri oltre 3,5 t anche trainanti un rimorchio leggero
per il trasporto merci conto terzi bisogna essere muniti anche di CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA D1
Età minima: 21 anni (bisogna avere già conseguito la patente di guida di categoria B).
Con questa patente si può guidare:
- autobus fino a 16 posti oltre il conducente e lunghezza massima 8 metri anche trainanti un rimorchio leggero
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA D
Età minima: 24 anni (bisogna avere già conseguito la patente di guida di categoria B).
Con questa patente si può guidare:
- Tutti gli autobus
- Con la sola patente D non si possono però guidare:
- autobus di linea o di noleggio con conducente (a meno che non viaggino scarichi e per motivi di manutenzione)
- scuolabus
Per il trasporto di persone bisogna essere muniti anche di CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA E
Alle categorie di patente di guida sopra esposte si può aggiungere la patente di guida di categoria “E” e quindi si ottengono le categorie:
- BE: motrice di categoria B e rimorchio non leggero quando la massa massima ammissibile supera i 4250 kg. Il rimorchio in ogni caso non può superare le 3,5 t e quindi il complesso veicolare può raggiungere al massimo le 7 t
- C1E: motrice di categoria B e rimorchio di massa massima ammissibile oltre le 3,5 t purchè il complesso veicolare non superi 12 t; motrice di categoria C1 e rimorchio non leggero purchè il complesso veicolare non superi 12 t
- CE: veicolo di categoria C trainante un rimorchio (o semirimorchio) non leggero
- D1E: motrice di categoria D1 con rimorchio oltre 750 kg
- DE: motrice di categoria D con rimorchio oltre 750 kg
LIMITAZIONI PER NEOPATENTATI
Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:
autoveicoli: con la patente italiana di categoria B il limite di potenza per i neopatentati (patente B) nel primo anno dal conseguimento e’ di 55 kW/t (rapporto tra potenza e la tara), mentre un ulteriore paletto per veicoli M1 (autovetture) è il limite di potenza massima di 70 kW. Non si applicano queste limitazioni ai veicoli adibiti al trasporto di persona invalida purché la stessa sia presente sul veicolo
Per verificare se il proprio veicolo può essere condotto da un neopatentato è sufficiente collegarsi al sito www.ilportaledellautomobilista.it e inserire il numero di targa.
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/neopatentati
L’articolo 117 del Codice della strada prevede che per i primi tre anni dal conseguimento della patente (A2, A, B1 o B) non è consentito guidare oltre i 100 Km/h sulle autostrade e oltre i 90 Km/h sulle extraurbane principali.
Patenti internazionali
La patente italiana è sufficiente per guidare in tutti i Paesi dell’Unione Europea, negli altri Paesi europei (ad esclusione della Federazione Russa) e in diversi Paesi extra-europei. Le informazioni di dettaglio relative ai singoli Paesi possono essere consultate sul sito Viaggiare Sicuri, selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce “Viabilità”.
Per la maggior parte dei Paesi extra-europei è invece richiesto un permesso internazionale di guida che non può essere utilizzato autonomamente, ma deve essere sempre accompagnato dalla patente nazionale in corso di validità.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità – tessera sanitaria –patente
2 foto tessera (uguali) di cui una autenticata in comune
1 marca da bollo da 16€
Rinnovo patenti
Per sapere quando effettuare il rinnovo della patente di guida, occorre semplicemente controllare la parte frontale della tessera. Al punto 4a è infatti indicata la data di rilascio della patente, mentre al punto 4b è indicata la prima scadenza dello stesso. La nostra legislazione prevede un rinnovo della patente di tipo B ogni 10 anni fino al raggiungimento dei 50 anni di età, mentre per chi ha un’età compresa tra i 50 e i 70 anni, il rinnovo va effettuato ogni 5 anni.
I guidatori con un’età dai 70 agli 80 anni, invece, dovranno effettuare il rinnovo della patente di guida ogni 3 anni, mentre per gli over ottanta il rinnovo va fatto ogni 2 anni.
Si può quindi vedere che il rinnovo della patente cambia in base all’età della persona in possesso del documento.
RINNOVO PATENTE A
ogni 10 anni (fino ai 50 anni di età)
ogni 5 anni (tra i 50 e i 70 anni)
ogni 3 anni (dai 70 anni in poi)
RINNOVO PATENTE B
ogni 10 anni (fino ai 50 anni di età)
ogni 5 anni (tra i 50 e i 70 anni)
ogni 3 anni (dai 70 anni in poi)
RINNOVO PATENTE C
ogni 5 anni (fino ai 65 anni di età)
ogni 2 anni (dopo i 65 anni di età)
RINNOVO PATENTE D
ogni 5 anni (fino ai 60 anni di età)
ogni anno (dopo i 60 anni di età)
Il rinnovo della patente B si può effettuare già dal quarto mese antecedente alla data di scadenza indicata sul documento.
DOCUMENTI NECESSARI
da inviare all’atto di prenotazione della visita medica (si possono inviare i documenti anche per mail)
Patente di guida
carta d’identità
tessera sanitaria
1 foto tessera recente
Da portare al medico il giorno della visita:
Eventuale documentazione sanitaria relativa alla patologia di cui si è portatori ad esempio:
Per chi fa uso di protesi acustiche serve certificazione rilasciata dal costruttore protesi
Per diabetici portare certificato del diabetologo
Carta del medico curante per chi fa uso di farmaci
Certificato anamnestico per gli ultraottantenni
Per problemi cardiaci portare visita del cardiologo
Duplicati patenti
Si richiede il duplicato della patente in tutti i casi in cui l’originale non è più valido perché scaduto, non aggiornato, deteriorato oppure smarrito o rubato.
Dunque il duplicato va richiesto per:
rinnovo
deterioramento
smarrimento
furto
distruzione
a seguito di visite mediche presso la Commissione medica locale
DOCUMENTI NECESSARI (variano a seconda del caso)
Carta d’identità – tessera sanitaria
patente o denuncia di smarrimento
3 foto tessera (uguali) di cui una autenticata in comune (se del caso)
Visita medica (se del caso)
Corso di rinnovo CQC
Per rinnovare la CQC già scaduta è sufficiente frequentare il corso di 35 ore, a meno che non sia scaduta da due anni: in tal caso è necessario frequentare il corso di formazione (130 ore di teoria e 10 ore di guida) e sostenere nuovamente i due esami previsti per il conseguimento della CQC ex novo
Si tratta appunto di un corso della durata di 35 ore con attestato di frequenza senza esami alla fine dello stesso. Attenzione però, il corso prevede l’obbligo di frequenza con un massimo di 3 ore di assenza sul totale.
Conversioni di patenti comunitarie e non comunitarie
CONVERSIONE PATENTE COMUNITARIA
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell’Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l’aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest’obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
DOCUMENTI NECESSARI
- se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
- documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
- codice fiscale in originale e in fotocopia
- Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari
CONVERSIONE PATENTE NON COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Vi sono Stati non appartenenti all’Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia e altri no (occorre sempre controllare gli accordi internazionali in essere):
La conversione senza esami è possibile solo se
- la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
- il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l’esame di revisione)
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
DOCUMENTI NECESSARI
- patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
- traduzione giurata del documento di guida, che può essere effettuata dal:
- a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);
- b) Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
- Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.